CER
Comunità Energetica Rinnovabile
Quadro normativo
La conversione in legge del Decreto Milleproroghe 162/2019 introduce nel nostro Paese le “Comunità Energetiche Rinnovabili” previste dalla Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE) e il Decreto Legislativo 199/2021 dà attuazione alla Direttiva Europea RED II sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
Il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (c.d. Milleproroghe)”, come convertito con Legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha definito, all’articolo 42bis, le modalità e condizioni per l’attivazione dell’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di comunità di energia rinnovabile avviando, di fatto, la sperimentazione di un quadro di regole volte a consentire ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per “condividere” l’energia elettrica localmente prodotta da nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile di piccola taglia.
L’ARERA ha disciplinato le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o condomini da parte di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente oppure nell’ambito di comunità di energia rinnovabile. Il suddetto provvedimento ha carattere di transitorietà e sarà suscettibile di innovazione a seguito del recepimento nell’ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
Il MiSE ha individuato della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili.
Dà attuazione alla Direttiva Europea RED II, introducendo le seguenti novità:
All’articolo 8 si specifica che:
- Gli impianti a fonti rinnovabili che possono accedere all’incentivo devono avere singolarmente una potenza non superiore ad 1 MW.
- L’incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria.
- Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, sono aggiornati i meccanismi di incentivazione.
All’articolo 31 è indicato che:
- È prevista la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità.
All’articolo 32 è indicato che l’ARERA, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto:
- Individua il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata che non risultano applicabili all’energia condivisa.
- Prevede che i distributori rendano pubblici i perimetri delle cabine primarie.
- Individua le modalità con le quali i clienti domestici possono richiedere alle rispettive società di vendita, in via opzionale, lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa.
Cosa è una Comunità Energetica Rinnovabile?
Con questo termine si intende un’associazione tra cittadini, attività commerciali, Pubbliche Amministrazioni locali o piccole e medie imprese che decidono di unire le proprie forze per condividere impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e massimizzare l’autoconsumo virtuale.

Configurazioni previste

GRUPPO di AUTOCONSUMATORI di ENERGIA RINNOVABILE che agiscono COLLETTIVAMENTE
Almeno 2 autoconsumatori che si trovano nel medesimo edificio o condominio (i punti di connessione dei clienti finali e/o dei produttori e gli impianti di produzione devono essere ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio).
L’impianto di produzione dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile.
I soggetti facenti parte della configurazione devono:
- essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
- non svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell’energia elettrica;
- aver dato mandato al Referente per la costituzione e gestione della configurazione;
- rilasciare, per il tramite del Referente, una liberatoria al GSE per l’utilizzo dei dati afferenti ai loro punti di connessione;
- tener conto del fatto che ulteriori clienti finali aventi punti di prelievo ubicati nel medesimo edificio o condominio possono rilasciare una liberatoria al GSE, per il tramite del Referente, ai fini dell’utilizzo dei dati di misura afferenti ai loro punti di connessione perché assumano rilievo nel computo dell’energia elettrica condivisa.

COMUNITÀ di ENERGIA RINNOVABILE
Soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri (almeno 2 clienti finali) che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.
Gli azionisti/membri sono persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali.
L’obiettivo principale (come riscontrabile dallo Statuto e/o dall’atto costitutivo) è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera.
La CER deve essere proprietaria, ovvero avere la piena disponibilità degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione.
I soggetti facenti parte della CER devono:
- essere azionisti o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità di energia rinnovabile);
- tenere conto del fatto che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l’attività commerciale e/o industriale principale;
- essere titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche di bassa/media tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione alta/media tensione (medesima cabina primaria);
- aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE e l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa.
Incentivazione e Valorizzazione dell’ENERGIA CONDIVISA
Gli incentivi non sono riconosciuti a tutta l’energia prodotta, ma solo a quella condivisa all’interno della comunità, cioè a quella consumata dai membri nella stessa fascia oraria in cui gli impianti di produzione immettono energia in rete.

Nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è previsto un contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di produzione evitate
Entro fine giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica e l’ARERA aggiornano i meccanismi di incentivazione e le restituzioni tariffarie previsti dal DL 162/2019
INCENTIVI ALTERNATIVI: le tariffe della CER non sono cumulabili con il decreto FER-1 e con il meccanismo di SCAMBIO SUL POSTO.
INCENTIVI CUMULABILI: con detrazioni al 50% (fino a 96.000€ e 200 kW, anche per la quota eccedente i 20 kW oggetto di Superbonus) e con il SUPERBONUS 110% con esclusione della tariffa incentivante.
ASSOLVIMENTO OBBLIGO: gli impianti realizzati al fine dell’assolvimento degli obblighi (edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti) accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.
Come ripartire fra i membri gli incentivi applicati all’energia condivisa attiene alle regole di funzionamento della comunità energetica, che ciascuna comunità stabilisce liberamente attraverso un contratto di diritto privato.
Ogni membro della comunità continua a pagare per intero la bolletta al proprio fornitore di energia elettrica, ma riceve periodicamente dalla comunità un importo per la condivisione dei benefici garantiti alla comunità. Tale compenso, non essendo tassato, equivale di fatto a una riduzione della bolletta.
I nuovi meccanismi di incentivazione previsti dal Governo avranno come obiettivo quello di premiare la condivisione dell’energia e la sincronizzazione tra la produzione ed il prelievo. Dal 15 settembre 2022 (indicativamente) il meccanismo dello scambio sul posto sarà soppresso per i nuovi impianti, mentre dal 1° gennaio 2025 lo sarà anche per gli impianti già in esercizio.
Le Comunità Energetiche in Italia
Il GSE ha reso noto lo stato dell’arte, indicando che le istanze ricevute dal Gestore sono 37, di cui 23 per gruppi di autoconsumo e 14 per CER. Le Regioni maggiormente interessate sono quelle del Nord, con il Veneto che ha avviato 8 progetti, il Piemonte 7, la Lombardia 6 e il Trentino Alto Adige 5. Seguono il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia Romagna e l’Abruzzo con 2 progetti. Una sola iniziativa per Campania, Lazio, Sicilia, Marche e Toscana. Tutti gli impianti sono di tipo fotovoltaico e hanno una potenza media di 15-20 kW.

Il ruolo di E-fase nelle Comunità Energetiche Rinnovabili
E-fase si pone come acceleratore del processo di diffusione delle comunità energetiche rinnovabili con l’obiettivo di affiancare le nostre controparti nella transizione energetica.
Possiamo seguire i soggetti interessati durante lo studio di fattibilità tecno-economico con l’obiettivo di identificare la dimensione dell’impianto, quantificare i benefici dell’iniziativa e definire le modalità di allocazione degli stessi tra i partecipanti all’iniziativa.
La fase di fattibilità prevede:
- Raccolta e analisi delle bollette e dei dati anagrafici dei partecipanti al gruppo di autoconsumatori;
- Valutazione della taglia ottimale dell’impianto, tenendo in considerazione la percentuale di energia valorizzata come autoconsumo collettivo;
- Predisposizione del business plan per la valutazione complessiva dell’iniziativa;
- Verifica dei requisiti normativi per il riconoscimento della configurazione;
- Definizione del modello economico per l’allocazione dell’incentivo riconosciuto dal GSE per ogni kWh di energia condivisa tra gli azionisti/membri del gruppo di autoconsumatori.
E-fase può fornire consulenza e supporto tecnico nella predisposizione della documentazione tecnica alla base della richiesta di offerta per la progettazione, fornitura e installazione dell’impianto e nella selezione del partner tecnico che realizzerà l’impianto.
Inoltre, può seguire la direzione lavori garantendo la corretta realizzazione dell’opera secondo la documentazione progettuale.
E-fase ha una consolidata esperienza nella gestione delle pratiche amministrative e fiscali verso il Distributore, Terna e le Dogane.
E-fase può supportare il Referente del gruppo di autoconsumatori (Amministratore del Condominio) o della Comunità Energetica facendosi carico della predisposizione dei documenti necessari per le comunicazioni con il GSE.
A seguito della realizzazione e dell’allaccio dell’impianto di produzione, E-fase affianca il Referente del gruppo di autoconsumatori nella gestione delle seguenti attività:
- invio al GSE della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa (in via telematica da portale GSE) fornendo le informazioni relative a tutti i clienti finali, produttori, impianti e POD che rilevano per la configurazione e tutta la documentazione richiesta;
- gestione delle comunicazioni relative al procedimento di ammissione agli incentivi, ivi comprese le eventuali richieste di integrazione documentale o le eventuali comunicazioni contenenti i motivi ostativi alla qualifica;
- gestione della eventuale richiesta per il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE alle condizioni del Ritiro Dedicato tramite registrazione al Portale Informatico del GSE o individuazione di un trader a cui cedere l’energia.
E-fase può affiancare il Referente della comunità occupandosi delle comunicazioni verso il GSE, della verifica delle fatture e allocazione dei benefici ai partecipanti della comunità energetica.