Con il Decreto Legislativo n° 102 del 4 luglio 2014 (G.U. Serie Generale n°165 del 18/07/2014) l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica obbligando le grandi imprese e le imprese energivore a svolgere una diagnosi energetica almeno ogni quattro anni. La prossima scadenza è prevista per il 5 dicembre 2023, pertanto i dati da utilizzarsi sono quelli acquisiti durante il triennio 2020-2022. I soggetti obbligati devono poi caricare la documentazione richiesta sull’apposito portale predisposto da ENEA.
Ai fini dell’obbligo di diagnosi energetica, come previsto dall’Art. 8 del Decreto, sono definite grandi imprese quelle che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
- l’impresa occupa più di 250 persone;
- l’impresa presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro e/o realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.
Sempre per la sola applicazione dell’Art. 8, per Impresa a forte consumo di energia, ai sensi del DM del 27 dicembre 2017, s’intende un’impresa che, per l’annualità di riferimento, è caratterizzata da un consumo di energia elettrica maggiore di 1 GWh, è appartenente ad uno dei settori merceologici compresi negli allegati 3 e 5 delle Linee Guida UE ed è contestualmente iscritta agli elenchi definitivi pubblicati ogni anno dalla Cassa Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA).
Il D.Lgs. 73/2020 ha introdotto il comma 3bis nel testo del D.Lgs. 102/2014 che esonera dall’obbligo di diagnosi energetica le grandi imprese con un consumo annuo complessivo inferiore a 50 tep, consumo valutato tenendo conto di tutti i siti di pertinenza.
L’obbligo di periodicità nella redazione della diagnosi energetica non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati di cui all’allegato 2. Non sono invece più considerate esenti dall’obbligo di diagnosi energetica le imprese dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001. Le imprese a forte consumo di energia sono inoltre tenute, nel quadriennio successivo alla redazione di diagnosi, a effettuare almeno uno degli interventi individuati nella diagnosi energetica oppure ad adottare un sistema di gestione conforme alla ISO 50001.
Per le imprese, la diagnosi energetica costituisce il primo passo nello sviluppo di un piano di energy management aziendale. Il suo scopo è quello di comprendere come viene utilizzata l’energia all’interno dell’azienda e di identificare le eventuali inefficienze presenti in modo da poter ridurre i costi e aumentare la propria sostenibilità.
E-fase affianca i clienti nelle diverse fasi di esecuzione di una diagnosi energetica:
- in cooperazione con l’organizzazione, raccoglie tutte le informazioni necessarie e utili per comprendere il processo produttivo, le fonti di approvvigionamento energetico e di materie prime, le modalità di gestione del sito produttivo/impianto in termini energetici, economici e di organizzazione del lavoro;
- ispeziona in campo l’oggetto della diagnosi, comprende le modalità operative, i comportamenti degli utenti e il loro impatto sui consumi e l’efficienza energetica;
- determina il livello di prestazione energetica corrente dell’oggetto sottoposto a diagnosi;
- identifica le opportunità di miglioramento dell’efficienza energetica valutandone l’impatto sulla base dei risparmi economici ottenibili, degli investimenti necessari, del tempo di ritorno, dei vantaggi non energetici e delle interazioni tra le diverse misure di efficientamento proponibili;
- valuta la possibilità di ottenere TEE (Certificati Bianchi), di accedere al Conto Termico e/o di ottenere contributi da bandi (Europei, Nazionali, Regionali e Provinciali);
- predispone il rapporto di diagnosi energetica e illustra i risultati;
- carica la documentazione sul portale ENEA;
- pianifica con il cliente le attività degli anni successivi, per un costante miglioramento delle performance energetiche e della sostenibilità dell’azienda.