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Rendicontazione

E-fase, in quanto società ESCo certificata UNI CEI 11352, può occuparsi della comunicazione dei risparmi per ottemperare al D.Lgs. 102/2014.

I soggetti obbligati alla diagnosi energetica e tutte le imprese che hanno implementato un sistema di gestione dell’energia secondo la ISO 50001,  nonché gli enti pubblici che hanno aderito ad una convenzione CONSIP relativa al servizio energia, illuminazione o energy management, hanno l’obbligo di comunicare all’ENEA tutti i risparmi di energia normalizzati conseguiti rispetto all’anno precedente.

A tale meccanismo può partecipare volontariamente qualsiasi altra impresa.

I suddetti soggetti devono effettuare la rendicontazione dei risparmi, prevista nel comma 8 dell’art. 7 del D.Lgs.102/2014, solo per i siti in cui siano stati effettuati interventi di efficienza energetica.

I risparmi da rendicontare sono tutti quelli riconducibili non soltanto ad interventi di efficientamento realizzati sul ciclo produttivo (tecnologici), ma anche al semplice risparmio energetico derivante da qualunque modifica, anche comportamentale, della gestione del ciclo produttivo stesso.

Da questi risparmi dovranno essere scorporate le tonnellate equivalenti di petrolio per le quali sono stati riconosciuti i certificati bianchi di qualsiasi tipo, CAR compresa.

La rendicontazione di ciascun intervento va effettuata su base annuale, entro il 31 marzo.

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